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L’articolo 4, commi da 2 a 4, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, prevede la concessione di un’agevolazione consistente nell’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa, nel limite complessivo di settanta milioni di euro, del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari fatti dalle imprese che svolgono le attività di cui alle divisioni 13 o 14 della tabella ATECO 2007 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010.
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